Minori

Quando l’invalido civile è un minore di 18 anni di età l’INPS eroga specifiche indennità, scopri quali.

La legge n. 289 del 1990 prevede per gli invalidi civili al 100% minori di 18 anni due tipologie di provvidenze economiche:

  • l’indennità di accompagnamento
  • l’indennità mensile di frequenza

La totale inabilità non si ritrova nei soggetti di età inferiore a 18 perché sono al di fuori del ciclo lavorativo, per cui per un bambino essere invalido civile significa avere difficoltà (secondo gradi diversi) nello svolgere i compiti e le funzioni tipiche della sua età.

Conseguentemente, la valutazione della invalidità l’unico parametro di riferimento e pre-requisito sanitario rilevante ai fini del riconoscimento dell’indennità di accompagnamento sono le “difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età”.

Indennità di frequenza, cos’è e perche

  • Un’età non superiore ai diciotto anni;
  • cittadinanza italiana, o essere cittadini UE residenti in Italia o cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
  • essere stati riconosciuti “minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell’età” o “minore con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell’orecchio migliore”;
  • frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali, di centri diurni anche di tipo semi-residenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico e nella riabilitazione e recupero di persone portatrici di handicap;
  • oppure frequenza di scuole pubbliche o private legalmente riconosciute, di ogni ordine e grado a partire dagli asili nido;
  • oppure frequenza di centri di formazione o addestramento professionale pubblici o privati, purché convenzionati, finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti;
    residenza in Italia;
  • non superare un reddito annuo di euro 4.800,38 (per l’anno 2016);
  • non essere ricoverati con carattere di continuità e permanenza in istituti pubblici.

Il termine “difficoltà persistenti” esprime una condizione di rilevante difficoltà a realizzare, a causa di un’infermità, attività che vengono comunemente svolte da minori della stessa età (come, peraltro, precisato dalla circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 1981 che ha indicato come parametro di giudizio il “complesso delle attribuzioni fisico-psichiche che si ritengono normali all’età presa in considerazione”).

Per i minori le attività da prendere in considerazione sono quelle scolastiche, ludiche, ricreative, sportive e di relazione con gli altri coetanei ed ai fini dell’accertamento in letteratura vengono distinte tre fasce di età: sino al secondo anno di vita è particolarmente difficile individuare difficoltà legate alle funzioni e i compiti propri dell’età (salvo i casi di gravi ritardi dello sviluppo psico-fisico); tra i 2 ed i 15 anni è più agevole rapportare una infermità o un complesso minorativo alle fisiologiche condizioni del minore sano; dopo i 15 anni di età il processo valutativo diventa, invece, assai simile a quello dell’adulto in quanto comincia a delinearsi una attitudine lavorativa.

Lo scopo dell’indennità è quello di fornire un sostegno alle famiglie di minori invalidi che devono sostenere spese legate alla frequenza di una scuola, pubblica o privata, o di un centro specializzato per terapie o riabilitazione. L’indennità viene pagata mensilmente ed il suo importo è stato equiparato a quello dell’assegno mensile percepito dagli invalidi civili parziali.

Il godimento del beneficio è circoscritto al periodo di effettiva durata del trattamento o del corso e ha termine con il mese successivo a quello di cessazione della frequenza: la legge subordina, infatti, il godimento del diritto alla effettiva frequenza del corso o alla durata del trattamento terapeutico o riabilitativo.

È bene tenere a mente che qualora dagli accertamenti esperiti risulti che detta condizione non è soddisfatta, il beneficio può in ogni momento essere revocato. La revoca decorre dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento.

L’importo dell’indennità di frequenza previsto per l’anno 2016 è di euro 279,47 al mese, pagati per 12 mensilità. Chiaramente, essendo un’indennità legata all’effettiva frequenza di corsi o trattamenti terapeutici, non è prevista la tredicesima mensilità. L’indennità non è soggetta a IRPEF.

La ratio della previsione normativa è la necessità della costante presenza dei genitori o del tutore di minori affetti da infermità per le quali sono richiesti frequenti accessi a terapie o accertamenti diagnostici (od anche a eventi formativi finalizzati al reinserimento sociale). Va specificato che l’indennità di frequenza è incompatibile con il ricovero in strutture residenziali e con altre forme di indennità (indennità speciale, indennità di comunicazione, indennità di accompagnamento), fatta salva la possibilità di scegliere il trattamento più favorevole.

L’indennità di frequenza costituisce una erogazione destinata non già ad integrare il minor reddito in relazione alle condizioni soggettive e alle diminuite capacità di guadagno, ma a fornire alla persona un minimo di sostentamento: in linea, evidentemente, con i principi di inderogabile solidarietà sociale, assunti quale valore fondante degli stessi diritti inalienabili dell’individuo.

I bisogni che attraverso di essa si intendono soddisfare non si concentrano soltanto sul versante della salute e della connessa perdita o diminuzione della capacità di guadagno, ma, anche, su quello delle esigenze formative e di assistenza di minori colpiti da patologie invalidanti (Corte Costituzionale n 329/2011).

Il contesto in cui si iscrive la indennità di frequenza è, dunque, quanto mai composito e costellato di finalità sociali che coinvolgono beni e valori, tutti, di primario risalto nel quadro dei diritti fondamentali della persona. Si va, infatti, dalla tutela della infanzia e della salute alle garanzie che devono essere assicurate, in situazioni di parità, ai portatori di handicap, nonché alla salvaguardia di condizioni di vita accettabili per il contesto familiare in cui il minore disabile si trova inserito, coinvolgendo al tempo stesso l’esigenza di agevolare il futuro ingresso del minore nel mondo del lavoro e la partecipazione attiva alla vita sociale.

Indennità di Accompagnamento, cos’è e perchè

Per l’indennità di accompagnamento ai minori i requisiti sono gli stessi per la concessione dell’indennità ai soggetti maggiori di 18 anni. A norma dell’art. 1 comma 2 della legge n. 508 del 1988, l’indennità di accompagnamento è concessa:

  • ai cittadini riconosciuti ciechi assoluti;
  • impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o necessità di assistenza continua.

Come chiarito dalla Corte di Cassazione la situazione di inabilità prevista per l’attribuzione dell’indennità di accompagnamento può configurarsi anche per un minore in tenera età, purché si accerti che egli richieda un’assistenza diversa, più intensa per tempi e per modi rispetto a quella necessaria a un bambino sano della stessa età (Cass. n. 2523/2003, 11525/2006).

Permessi Legge 104/92 , cos’è e perchè

La domanda per il riconoscimento dello stato di handicap in condizione di gravità può essere presentata anche da un minore (senza limiti di età) tramite uno dei genitori.

Il riconoscimento dello stato di handicap in condizione di gravità ex art. 3 comma 3 L.104/92 può garantire l’accesso a:

  • PERMESSI LAVORATIVI E CONGEDI STRAORDINARI
    Nel caso di bambini al di sotto dei 3 anni: prolungamento dell’astensione facoltativa dal lavoro o 2 ore di permesso giornaliero retribuito.Per i genitori o i familiari entro il 3° grado di parentela di invalidi maggiori di 3 anni di età: 3 giorni di permesso al mese. Per il lavoratore disabile: 3 giorni di permesso al mese o 2 ore di permesso orario giornaliero.
    Per richiedere tale agevolazione, occorre presentare il certificato di handicap (che si richiede sempre all’ASL di residenza ai sensi della L.104/92), in cui si menziona il comma 3 dell’art. 1 della Legge 104/92:
    per i dipendenti pubblici: all’ufficio del personale;
    per i dipendenti privati: alla propria sede INPS sui moduli predisposti dall’INPS rilascerà una ricevuta, che il dipendente consegnerà al proprio ufficio del personale.
    L’INPS, secondo i vari casi, ha predisposto dei moduli appositi (HAND), in cui sono contenute tutte le spiegazioni.
    In alternativa ai permessi, diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio.
  • CONGEDI PARENTALI
    Spetta ad uno dei genitori, anche adottivi, o, in mancanza, a fratelli o sorelle conviventi.
    Il disabile deve essere portatore di handicap in situazione di gravità.
    Congedo retribuito massimo di 2 anni nell’arco della vita lavorativa, da utilizzare in maniera continuativa o frazionata.