Lavoratori

Pensioni e Assegni ai lavoratori L.222/1984
La legge 222/1984 prevede misure previdenziali a favore dei lavoratori dipendenti, autonomi o parasubordinati che si trovino, una volta assunti, in condizioni di disabilità che incidono sulla loro capacità di svolgere le mansioni assegnate o qualsiasi tipo di attività lavorativa.
Si tratta di trattamenti pensionistici diversi da quelli di invalidità civile (che sono assistenziali), di invalidità sul lavoro, o per cause di servizio.
Pensione di inabilità lavorativa
La pensione di inabilità lavorativa viene riconosciuta ai lavoratori dipendenti, parasubordinati o autonomi iscritti all’assicurazione generale INPS.
I lavoratori devono essere affetti da una infermità o una patologia che sia causa della permanente impossibilità a svolgere qualsiasi lavoro.
Tale condizione può essere anche preesistente all’assunzione.
Per richiedere la pensione di inabilità lavorativa è necessario essere assicurati presso l’INPS da almeno 5 anni, contare su un’anzianità contributiva pari ad almeno 5 anni (260 contributi settimanali), dei quali almeno tre anni (156 contributi settimanali) siano stati versati negli ultimi cinque anni.
Il godimento della pensione di inabilità lavorativa è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa dipendente nonché con l’iscrizione agli albi professionali, o agli elenchi degli operai agricoli e dei lavoratori autonomi quali artigiani, commercianti, coltivatori diretti. La pensione non è, inoltre, cumulabile con le rendite vitalizie erogate dall’INAIL in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, o con le provvidenze per invalidità civile, se è riferito alla stessa causa.
La pensione viene calcolata aggiungendo all’anzianità contributiva maturata, contributi sufficienti a coprire il periodo mancante al raggiungimento dell’età pensionabile, fino ad un massimo di 40 anni di contributi totali.
A chi è stato riconosciuto il diritto alla pensione di inabilità, può essere concesso, su richiesta, l’assegno mensile per assistenza personale e continuativa
La condizione sanitaria prevista è l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure necessitano di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.
L’assegno non spetta non viene erogato nel caso di ricovero in istituto se la retta è a carico dello Stato o di enti pubblici.
Nei casi in cui le domande siano rigettate è possibile presentare ricorso entro 90 giorni dalla comunicazione del rigetto. Il ricorso va presentato al Comitato Provinciale INPS; anche in questo caso si suggerisce di appoggiarsi ad un patronato sindacale.
Assegno ordinario di invalidità lavorativa
L’assegno ordinario di invalidità lavorativa viene riconosciuto ai lavoratori dipendenti, parasubordinati e autonomi, che siano iscritti all’assicurazione generale INPS.
I lavoratori devono essere affetti da una infermità permanente di natura mentale o fisica tale da essere causa di una riduzione permanente di due terzi della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini del lavoratore.
Una volta riconosciuta l’infermità invalidante, l’assegno ordinario viene riconosciuto per tre anni.
Su domanda dell’interessato e accertamento della permanenza dello stato invalidante, l’assegno può essere confermato per altri due periodi di tre anni.
Dopo il terzo riconoscimento consecutivo, l’assegno ottiene una conferma definitiva.
L’assegno viene concesso anche se si continua a lavorare. In questo caso ogni anno il lavoratore viene sottoposto a verifica sanitaria. La domanda di revisione può essere presentata anche dall’interessato.
Per richiedere l’assegno ordinario di invalidità è necessario essere assicurati presso l’INPS da almeno 5 anni, contare su un’anzianità contributiva pari ad almeno 5 anni (260 contributi settimanali), dei quali almeno tre anni (156 contributi settimanali) siano stati versati negli ultimi cinque anni.
L’assegno ordinario di invalidità è incompatibile con l’indennità di mobilità (rimane la facoltà di opzione del trattamento più favorevole), e i trattamenti di disoccupazione.
L’assegno, non è inoltre cumulabile con le rendite vitalizie erogate dall’INAIL in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, o con le provvidenze per invalidità civile, se è riferito alla stessa causa.
I periodi in cui il lavoratore ha fruito dell’assegno (se non ha contributi da lavoro), viene considerato utile per il raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia. Con il raggiungimento dell’età pensionabile, l’assegno viene trasformato in pensione di vecchiaia, purché l’interessato possegga i requisiti contributivi previsti.
Nei casi in cui le domande siano rigettate è possibile presentare ricorso entro 90 giorni dalla comunicazione del rigetto. Il ricorso va presentato al Comitato Provinciale INPS; anche in questo caso si suggerisce di appoggiarsi ad un patronato sindacale.