Anziani
Per gli ultrasessantacinquenni (non più valutabili sul piano dell’attività lavorativa) il diritto all’indennità è subordinato alla condizione che essi abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni dell’età.

Tutela degli Anziani
Per gli ultrasessantacinquenni (non più valutabili sul piano dell’attività lavorativa) il diritto all’indennità è subordinato alla condizione che essi abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni dell’età.
La totale inabilità non si ritrova nei soggetti di età superiore ai 65, perché considerati al di fuori del ciclo lavorativo.
I requisiti per l’attribuzione dell’indennità di accompagnamento consistono alternativamente nella impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore, oppure nella incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza.
È importante ricordarsi che, come chiarito a in svariate occasioni dalla Corte di Cassazione, «non assume alcuna rilevanza ai fini del riconoscimento all’indennità in esame la circostanza che la necessità di un concreto e fattivo aiuto fornito da terzi sia perdurante per l’intera giornata, potendo anche momenti di attesa, qualificabili come assistenza passiva, alternarsi nel corso della giornata a momenti di assistenza attiva, nei quali la prestazione dell’accompagnatore deve concretizzarsi in condotte commissive». (Cass. 11 aprile 2003, n. 5784): nel giudizio sulla situazione di non autosufficienza è la cadenza quotidiana dell’atto a determinare la permanenza del bisogno di assistenza, che determina l’insorgenza del diritto, sicché se il soggetto non può compiere anche un solo atto, ma questo ha cadenza quotidiana, detto soggetto deve ritenersi non autosufficiente (Cass., sez. lav., 27.6.2003, n. 10281; Cass., sez. lav., 11.4.2003, n. 5784).