Il 23 settembre lNPS ha emanato la circolare n. 107, che ha finalmente consentito di dare concretezza a quanto disposto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 152/2020 e dal decreto legge c.d. “agosto”. Sono passati, infatti, più di tre mesi da quando la Corte costituzionale ha riconosciuto che l’assegno mensile di soli 285,66 euro è insufficiente per garantire a persone totalmente inabili al lavoro i «mezzi necessari per vivere», ma senza le indicazioni operative dell’INPS era impossibile per i beneficiari ottenere l’incremento degli assegni.
Fissati i requisiti per ottenere l’aumento
La circolare n. 107 contiene le informazioni sui requisiti richiesti per ottenere l’aumento.
La maggiorazione economica può arrivare fino a un massimo di 651,51 euro per tredici mensilità e riguarda i titolari di pensione di inabilità (invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi) o di pensione di inabilità di cui alla legge n. 222/1984 (Cat. IO), che siano in possesso di precisi requisiti legati al reddito e all’età.
I beneficiari devono avere un’età compresa tra i 18 e i 60 anni e possedere, se non coniugati, un reddito personale riferito al 2020 non superiore a 8.469,63 euro (pari all’importo massimo moltiplicato per tredici mensilità). Se il beneficiario, invece, è coniugato (non viene considerato tale chi è separato effettivamente o legalmente) il limite massimo del suo reddito personale è sempre 8.469,63 euro, ma si aggiunge l’ulteriore limite che il cumulo con quello del coniuge non deve superare 14.447,42 euro. Se infine il beneficiario vive in famiglia, ma non è coniugato, viene preso in considerazione solamente il suo reddito.
Ai fini del computo, non si devono considerare il reddito della casa di abitazione, le pensioni di guerra, le indennità di accompagnamento, l’indennizzo ai soggetti danneggiati da vaccinazione o trasfusione (legge 210).
Sono, invece conteggiati i redditi di qualsiasi natura: redditi assoggettabili ad IRPEF, a tassazione corrente e separata, redditi tassati alla fonte, redditi esenti da IRPEF, sia del titolare che del coniuge.
Come si ottiene l’aumento?
Per quanto riguarda le modalità attraverso cui accedere all’incremento dell’assegno è bene prestare particolare attenzione, perché la circolare descrive due strade diverse.
Non è previsto, infatti, che gli invalidi civili totali, ciechi assoluti e sordi titolari di pensione di inabilità, che siano in possesso dei requisiti reddituali e di età già descritti, debbano presentare una specifica domanda all’INPS per ottenere l’aumento. La circolare spiega infatti che, in questo caso, la maggiorazione dell’assegno avviene d’ufficio e che i beneficiari riceveranno anche gli arretrati dal 20 luglio 2020.
La situazione è diversa, invece, per i titolari di pensione di inabilità cat. IO di cui alla legge n.222/1984. In questo caso, chi ritiene di essere in possesso dei requisiti prescritti e vuole ottenere l’adeguamento deve necessariamente presentare specifica domanda all’INPS. La circolare spiega inoltre che solamente chi ha inviato la propria istanza entro il 9 ottobre ed ha esplicitamente richiesto la decorrenza dal 1° agosto 2020, riceverà anche gli arretrati, altrimenti il beneficio sarà attribuito dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.