Invalidità Civile

Il riconoscimento dello stato di INVALIDITÀ CIVILE garantisce l’accesso ad una serie di provvidenze poste a carico dell’INPS.

Il riconoscimento dello stato di INVALIDITÁ CIVILE garantisce l’accesso ad una serie di provvidenze poste a carico dell’INPS, previo accertamento dell’effettiva difficoltà a svolgere le attività tipiche della vita quotidiana, lavorativa o di relazione che lo connotano.

Chi è considerati Invalido Civile?

Per esercitare i diritti che spettano alla persona disabile è necessario ottenere il RICONOSCIMENTO della condizione invalidante.

Il riconoscimento di invalidità civile presuppone una minorazione, cioè un’infermità , che può essere FISICA, PSICHICA o SENSORIALE, che provoca un danno funzionale, cioè la limitazione o la perdita di effettuare un’ attività nel modo o nei limiti considerati normali.

È pertanto invalido civile:

  • il cittadino (di età compresa tra i 18 e i 65 anni) che abbia menomazioni congenite o acquisite, anche di carattere progressivo. Sono compresi gli irregolari psichici e le insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionale, che abbiano una riduzione della capacità lavorativa in misura superiore a 1/3;
  • il minore con difficoltà persistenti a svolgere compiti e funzioni proprie dell’età;
  • il cittadino con più di 65 anni che abbia difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età;
  • i ciechi civili;
  • i sordomuti.
Chi può presentare domanda?

Il riconoscimento dell’invalidità civile e dell’handicap spetta soltanto alle commissione mediche che accerteranno la natura della patologia. Qualsiasi opinione formulata a priori, cioè prima della visita medica da parte delle apposite commissioni, è da ritenersi soltanto un parere e, quindi, assolutamente non vincolante allo scopo della presentazione della domanda.

È importante ricordarsi che all’invalido civile NON È PRECLUSA la possibilità di svolgere ATTIVITÀ LAVORATIVA: una persona a cui sia stato riconosciuto il 100% di invalidità civile, l’indennità di accompagnamento PUÒ INFATTI CONSERVARE IL POSTO DI LAVORO o ACCEDERE AD UN NUOVO IMPIEGO, compatibilmente con le condizioni di salute (art. 1, comma 4, lettera c del D. Lgs.23 novembre 1988, n. 509).

Indennità di Accompagnamento

L’indennità di accompagnamento è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei soggetti mutilati o invalidi totali per i quali è stata accertata l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita.

L’indennità di accompagnamento viene concessa indipendente dall’età e dalle condizioni reddituali qualora siano presenti i seguenti requisiti:

  • Totale inabilità (100%) per affezioni fisiche o psichiche (per i soggetti di età ricompresa tra i 18 ed i 65 anni ) oppure Difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni dell’età (per i soggetti minori di 18 anni o sopra i 65 anni);
  • impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore e/o impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita e la conseguente necessità di un’assistenza continua;
  • cittadinanza italiana;
  • per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all’anagrafe del Comune di residenza;
  • per i cittadini stranieri extracomunitari: permesso di soggiorno di almeno un anno di cui all’art. 41 TU immigrazione;
  • residenza stabile ed abituale sul territorio nazionale.

Circolare del Ministero del Tesoro n. 14 del 28.09.1992 che impartisce le direttive ai medici delle commissioni mediche tenuti a verificare quando una persona non è più autonoma chiarisce che: “Per atti quotidiani della vita…sono da intendersi il complesso di tali funzioni quotidiane della vita…individualizzabili in alcuni atti interdipendenti o complementari nel quadro esistenziale d’ogni giorno: vestizione, nutrizione, igiene personale, espletamento dei bisogni fisiologici, effettuazione degli acquisti e compere, preparazione dei cibi, spostamento nell’ambiente domestico o per il raggiungimento del luogo di lavoro, capacità di accudire alle faccende domestiche, conoscenza del valore del denaro, orientamento temporo spaziale, possibilità di attuare condizioni di autosoccorso e di chiedere soccorso, lettura, messa in funzione della radio e della televisione, guida dell’automobile per necessità quotidiane legate a funzioni vitali, ecc..”

La Suprema Corte Cassazione ha tuttavia precisato che sussiste il diritto all’indennità di accompagnamento anche nel caso in cui il soggetto sia in condizione di compiere da solo gli elementari atti quotidiani della vita qualora non sia in grado di uscire dalle mura domestiche (al fine di provvedere al rifornimento necessario di viveri e di medicinali) per provvedere alle proprie necessità (Cassazione n. 8060/2004).

Secondo la Suprema Corte, infatti, l’indennità di accompagnamento è una prestazione del tutto peculiare in cui l’intervento assistenziale non è indirizzato – come avviene per la pensione di inabilità – al sostentamento dei soggetti minorati nelle loro capacità di lavoro (tanto è vero che l’indennità può essere concessa anche a minori degli anni diciotto e a soggetti che, pur non essendo in grado di deambulare senza l’aiuto di un terzo, svolgano tuttavia un’attività lavorativa al di fuori del proprio domicilio), ma è rivolto principalmente a sostenere il nucleo familiare onde incoraggiare a farsi carico dei suddetti soggetti, evitando così il ricovero in istituti di cura e assistenza, con conseguente diminuzione della relativa spesa sociale (cfr. Cass. 28 agosto 2000, n. 11295; id. 21 gennaio 2005, n. 1268; 23 dicembre 2011, n. 28705).

L’indennità è compatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa ed è concessa anche ai minorati che abbiano fatto domanda dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età.

Sono ESCLUSI dal diritto all’indennità di accompagnamento gli invalidi che:

  • Siano ricoverati gratuitamente in istituto per un periodo superiore a 30 giorni;
  • percepiscano un’analoga indennità per invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro o di servizio, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole.

L’indennità di accompagnamento è compatibile e cumulabile con la pensione di inabilità e con le pensioni e le indennità di accompagnamento per i ciechi totali o parziali (soggetti pluriminorati).

L’importo dell’indennità di accompagnamento previsto per l’anno 2016 è di euro 512,34 al mese, pagati per 12 mensilità, e non è soggetta a IRPEF.

Pensione e Assegno

L’assegno mensile di assistenza è previstodall’articolo 13 della Legge 30 marzo 1971, n. 118. successivamente modificato col Decreto Legislativo 23 novembre 1988, n. 509 (art. 9) ed è concesso alle seguenti condizioni:

  • Cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
  • età compresa fra i 18 e i 65 anni di età;
  • invalidità dal 74% al 99%;
  • reddito annuo personale non superiore a Euro 4.800,38 (per 2016);
  • non svolgere attività lavorativa.

L’importo dell’assegno mensile previsto per l’anno 2016 è di euro 279,47, pagati per 13 mensilità e non è soggetto a IRPEF.

La pensione di inabilità è prevista dall’articolo 12 della Legge 30 marzo 1971, n. 118 ed è concessa agli invalidi civili con totale inabilità al lavoro alle seguenti condizioni:

Età compresa fra i 18 e i 65 anni di età;

essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

avere il riconoscimento di un’invalidità pari al 100%;

disporre di un reddito annuo personale non superiore a Euro 16.532,10.

La pensione è compatibile con le prestazioni dirette concesse a titolo di invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro o di servizio, nonché con gli altri trattamenti pensionistici diretti concessi per invalidità. È inoltre compatibile l’indennità di accompagnamento con l’eventuale attività lavorativa.

Al compimento del sessantacinquesimo anno di età, non si parla più di pensione di inabilità ma di assegno sociale.

In caso di morte dell’invalido la pensione di inabilità non si trasmette agli eredi.

L’importo della pensione di inabilità previsto per l’anno 2016 è di euro 279,47, pagati per 13 mensilità, e non è soggetta a IRPEF.