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Domande per Malattia Professionale
La malattia professionale è una patologia contratta dal lavoratore contrae in occasione dello svolgimento dell’attività lavorativa in conseguenza dell’esposizione nel tempo a fattori presenti nell’ambiente e nei luoghi in cui la prestazione lavorativa viene svolta. Occorre tenere bene a mente che tra lo svolgimento dell’attività lavorativa in un determinato contesto e la patologia deve sussistere un rapporto di causa-effetto, altresì definito come nesso causale o rapporto eziologico.
Il D.P.R. n. 1124 del 1965 prevede un sistema assicurativo che tutela il lavoratore che dovesse contrarre una malattia professionale: secondo l’art. 3 sono coperte dall’ INAIL le malattie professionali incluse nelle tabelle di cui agli allegati 4 e 5 (poi aggiornati sino all’intervento effettuato con il D.M. 9 aprile 2008).
Qualora il lavoratore contraesse una patologia ricompresa in queste tabelle, per potere ottenere le prestazioni INAIL deve soltanto dimostrare di essere stato adibito ad una lavorazione collegata a quella specifica patologia.
Va precisato inoltre che è ben possibile che lavoratore contragga altre patologie che non sono contemplate nelle tabelle ma che sono, comunque, riconducibili a fattori di rischio presenti nel luogo in cui viene prestata l’attività lavorative: in questi casi sarà tuttavia necessario dimostrare che la patologia (non compresa nelle tabelle) è stata causata da elementi presenti nell’ambiente in cui ha lavorato. Per ottenere le prestazioni da parte dell’INAIL in caso di malattia professionale è necessario effettuare una denuncia, da presentarsi entro 15 giorni dal momento in cui questa si manifesta: a quel punto il datore di lavoro è tenuto ad inviare all’INAIL la relativa denuncia entro i successivi 5 giorni.Dopo aver ricevuto la denuncia l’INAIL mette in moto un procedimento amministrativo finalizzato all’accertamento della effettiva sussistenza della malattia professionale, verificando in primo luogo se la patologia denunciata è tra quelle tabellate o meno. Una volta accertata la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda l’INAIL eroga le prestazioni all’assicurato ( pagamento di somme di denaro o in una soluzione unica o sotto forma di rendite).
Occorre tenere a mente che quando eroga la prestazione l’INAIL precisa l’entità della malattia la quale può, tuttavia, aggravarsi nel corso degli anni: in questi casi il lavoratore potrà presentare all’INAIL una domanda di aggravamento (c.d. domanda di revisione).
Infortuni sul Lavoro
L’infortunio sul lavoro un evento traumatico che ha avuto luogo per una causa violenta sul posto di lavoro o anche semplicemente in occasione di lavoro, che provoca la impossibilità di svolgere l’attività lavorativa per più di tre giorni.
La legge prevede una specifica assicurazione obbligatoria volta ad indennizzare i lavoratori che sono vittima dei suddetti eventi traumatici: è importante ricordarsi che questa assicurazione copre anche gli infortuni verificatisi nel tragitto compiuto dal lavoratore per recarsi sul luogo di lavoro oppure per fare rientro presso la propria abitazione (infortunio in itinere).
Per tutelare i lavoratori vittime di infortunio la Legge (con il D.P.R. n. 1124 del 1965) prevede una specifica assicurazione obbligatoria volta ad garantire prestazioni sanitarie specifiche ed un indennizzo il cui valore varia in funzione delle conseguenze che sono derivate.
I requisiti per poter classificare un evento traumatico come infortunio sul lavoro sono, pertanto:
- un evento traumatico che ha provocato una lesione alla integrità psico fisica del lavoratore o la sua morte;
- una causa violenta;
- una inabilità al lavoro superiore a tre giorni;
- un collegamento tra l’evento traumatico e lo svolgimento della prestazione lavorativa.
L’infortunio sul lavoro si distingue dalla malattia professionale per il fatto che la causa dello svolgimento della malattia deve essere una c.d. causa violenta: vale a dire una azione intensa e concentrata nel tempo che causa le lesioni (o la morte) del lavoratore (ad esempio delle merci non correttamente riposte cadono addosso al magazziniere causando una frattura del braccio).
L’infortunio in itinere è l’infortunio che si verifica durante il tragitto che il lavoratore deve necessariamente percorrere per raggiungere il luogo di lavoro: in altre parole per potere essere indennizzato l’infortunio deve verificarsi all’interno del percorso ordinario (di andata e di ritorno) necessario per raggiungere il posto di lavoro.
Il D.Lgs n. 38 del 2000) prevede espressamente che l’infortunio in itinere sia coperto dalla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni ex D.P.R. n. 1124 del 1965).