Handicap

Per saperne di più sulla Legge 104/92, sui Permessi Retribuiti e sulla Legge 162/98.

La Legge 104/92, cos’è e perchè

La valutazione INVALIDITÀ CIVILE si basa sulla RIDUZIONE DELLA CAPACITÁ LAVORATIVA, misurata in termini percentuali.

L’art. 1, comma 4, lettera c), del Decreto Legislativo 23 novembre 1988, n. 509, stabilisce che la determinazione della percentuale di riduzione della capacità lavorativa deve basarsi anche sull’importanza che riveste, in attività lavorative, l’organo o l’apparato sede del danno anatomico o funzionale, individuando allo stesso tempo la capacità lavorativa residua.

Nel riconoscimento dello STATO DI HANDICAP, invece, valutata la difficoltà d’inserimento sociale dovuta alla patologia o menomazione riscontrata. Il concetto di handicap – sempre come definito dalla Legge n. 104/92 – esprime la condizione di svantaggio sociale che una persona presenta nei confronti delle altre persone ritenute normali e si differenzia dalla menomazione (fisica, psichica o sensoriale) che da quella condizione ne è la causa.

In altre parole, lo stato di handicap per la sua valutazione tiene conto della difficoltà d’inserimento sociale della persona disabile, difficoltà che è dovuta alla patologia o menomazione di cui una questa persona è affetta.

L’art. 3 della Legge 104/92 definisce lo STATO DI HANDICAP nel seguente modo:

  1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
  2. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

Chiunque sia affetto da malattia o menomazione può presentare richiesta di accertamento dell’invalidità civile e della situazione di handicap: saranno la commissione medica dell’ASL, e in seguito la commissione INPS, a valutata la situazione clinica, confermare o meno la presenza di invalidità civile e/o di handicap o di handicap grave.

Il riconoscimento dello stato di handicap NON dà luogo a provvidenze economiche, ma è la condizione indispensabile per poter usufruire di varie agevolazioni, tra cui i permessi lavorativi concessi ai lavoratori disabili e ai familiari che li assistono e il congedo retribuito di due anni solo per familiari che assistono disabili riconosciuti in situazione di gravità.

I criteri di criteri di valutazione per l’invalidità civile sono ESTREMAMENTE DIVERSI da quelli previsti per lo stato di handicap: per esempio un soggetto può presentare una riduzione della capacità lavorativa inferiore al 100%, ma ALLO STESSO TEMPO essere portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3 della Legge 104/92.

La valutazione ex art. 3, comma 3 della Legge 104/92 non verte solo sull’accertamento di tipo psicofisico, ma anche sulle conseguenze di tipo sociale che la minorazione comporta, come chiarito dalla circolare del Ministero della Sanità del 16/4/1994, che afferma che il giudizio della Commissione «non si esaurisce in un giudizio di natura medico-legale e non consiste solo in un accertamento medico delle condizioni fisiche o psichiche del soggetto», ma deve «accertare, nei suoi vari ambiti, l’handicap che la minorazione produce, ossia la natura e l’entità dello svantaggio sociale e gli interventi necessari alla sua eliminazione».

IN NESSUNO DEI DUE CASI – invalidità civile e handicap – è preclusa al disabile la possibilità di svolgere attività lavorativa: una persona a cui sia stato riconosciuto il 100% di invalidità civile, l’indennità di accompagnamento e la situazione di handicap grave PUÒ INFATTI CONSERVARE IL POSTO DI LAVORO o ACCEDERE AD UN NUOVO IMPIEGO, compatibilmente con le condizioni di salute (art. 1, comma 4, lettera c del D. Lgs.23 novembre 1988, n. 509).

Permessi Retribuiti, cosa sono e a chi spettano

Nel caso di bambini al di sotto dei 3 anni: prolungamento dell’astensione facoltativa dal lavoro o 2 ore di permesso giornaliero retribuito.

Per i genitori o i familiari entro il 3° grado di parentela di invalidi maggiori di 3 anni di età: 3 giorni di permesso al mese.

Per il lavoratore disabile: 3 giorni di permesso al mese o 2 ore di permesso orario giornaliero.

Per richiedere tale agevolazione, occorre presentare il certificato di handicap (che si richiede sempre all’ASL di residenza ai sensi della L.104/92), in cui si menziona il comma 3 dell’art. 1 della Legge 104/92:

  • per i dipendenti pubblici: all’ufficio del personale;
  • per i dipendenti privati: alla propria sede INPS sui moduli predisposti dall’INPS rilascerà una ricevuta, che il dipendente consegnerà al proprio ufficio del personale.

L’INPS, secondo i vari casi, ha predisposto dei moduli appositi (HAND), in cui sono contenute tutte le spiegazioni.

In alternativa ai permessi, diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio.

La Legge 162/98, cos’è e perchè

La Legge 21 maggio 1998, n. 162 ha modificato la cosiddetta Legge quadro sull’handicap (Legge 5 febbraio 1992, n. 104), introducendo la possibilità per le Regioni di programmare, fra gli altri, interventi di sostegno alla persona e al nucleo familiare integrativi a quelli realizzate dagli enti locali a favore delle persone con grave disabilità, con forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale, anche della durata di 24 ore, e a disciplinare programmi di aiuto alla persona, gestiti in forma indiretta, anche mediante piani personalizzati in funzione del diritto ad una vita indipendente delle persone con disabilità permanente e grave limitazione dell’autonomia personale.

La Regione eroga finanziamenti ai comuni per la realizzazione di piani personalizzati che prevedano interventi socio-assistenziali a favore di bambini, giovani, adulti e anziani con disabilità grave, finalizzati allo sviluppo della piena potenzialità della persona, al sostegno alle cure familiari ed alla piena integrazione nella famiglia, nella scuola e nella società.

I piani personalizzati potranno prevedere, in particolare, i seguenti servizi:

  • servizio educativo (non previsto per gli ultrasessantacinquenni);
  • assistenza personale e/o domiciliare (per assistenza personale si ntende l’assistenza alla persona, mentre quella domiciliare è riferita alla cura degli ambienti di vita della stessa persona);
  • accoglienza presso centri diurni autorizzati, limitatamente al pagamento della quota sociale;
  • soggiorno presso strutture sociali e sociosanitarie e residenze sanitarie assistenziali autorizzate, per non più di 30 giorni nell’arco di un anno e limitatamente al pagamento della quota sociale;
  • attività sportive e/o di socializzazione (non previste per gli ultrasessantacinquenni).

La Legge 21 maggio 1998, n. 162 è finalizzata a:

  • promuovere il diritto a una vita indipendente delle persone con disabilità permanente e grave limitazione dell’autonomia personale e agevolare la loro piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nella società;
  • prevenire e rimuovere le condizioni invalidanti o che impediscono lo sviluppo della persona umana, perseguire il recupero funzionale e sociale, superare stati di emarginazione e di esclusione sociale;
  • sostegno alla famiglia nel suo compito fondamentale di educazione e di cura, garantire così a tutti, cominciando dai bambini, il diritto vitale di vivere e crescere in famiglia, luogo naturale e sociale privilegiato per la crescita e lo sviluppo;
  • migliorare la qualità della vita della persona con disabilità e delle loro famiglie;
  • favorire l’inclusione sociale e la deistituzionalizzazione con riduzione drastica dei costi sociali, costi nettamente inferiori per gestire il servizio di aiuto alla persona confrontato con ogni tipo di istituzionalizzazione;
  • la creazione o il rafforzamento della rete dei servizi intorno alla persona e il collegamento fra essi (comunità, scuola, sanità, ecc.);
  • centralità e promozione della famiglia e di servizi “umanizzati”, con piani personalizzati, che tengono conto delle caratteristiche e delle esigenze specifiche di ogni persona con disabilità, che prevedono anche la possibilità della “scelta” dell’operatore da parte dell’interessato e/o della sua famiglia.

I piani personalizzati possono essere gestiti dal Comune con due modalità:

  • in forma diretta, fornendo direttamente il servizio ai beneficiari;
  • in forma indiretta, qualora il contratto con gli operatori che espletano il servizio sia stipulato dal beneficiario o dai familiari.